Il MMG è fondamentale nella rete dei servizi del Sistema Sanitario Nazionale, in quanto integra le funzioni di educazione sanitaria, di prevenzione, di diagnosi e cura delle patologie acute e di gestione complessiva delle malattie croniche, e di coordinamento delle cure specialistiche e dei rapporti tra il Territorio e l’Ospedale. Oltre che nei confronti del cittadino, il MMG è chiamato a svolgere un ruolo di fondamentale importanza nei confronti della comunità e di attenzione anche ai vincoli economici, è responsabile cioè della appropriatezza delle cure erogate al singolo cittadino, anche tenendo conto del profilo di costo/efficacia delle proprie decisioni diagnostico-terapeutiche.
L’assistito ha diritto al rispetto dei diritti fondamentali della persona, alle informazioni sulla diagnosi e la prognosi delle sue patologie e all’informazione circa le procedure diagnostiche proposte dal MMG, al trattamento e alla trasmissione riservata dei suoi dati.
L’assistito ha il dovere di collaborare alla tutela della propria salute rispettando regolarmente le indicazioni terapeutiche fornitegli dal proprio medico, e seguendo i corretti stili di vita suggeriti dal MMG con particolare riguardo alle indicazioni dietetiche, alla attività fisica, e deve informare il proprio medico circa gli eventuali comportamenti “ a rischio” (fumo, uso di sostanze stupefacenti o dopanti, abuso di sostanze alcoliche, rapporti sessuali non protetti, ecc.), il ricorso a terapie alternative, medicina omeopatica.
La scelta del MMG. Il rapporto tra l’assistito e il MMG è fondato sulla fiducia reciproca. Pertanto, l’assistito, recandosi all’Ufficio di scelta- revoca del proprio Distretto o tramite web, sceglie direttamente per sé e/o per i propri famigliari il MMG di sua fiducia individuandolo tra quelli iscritti nell’ambito territoriale di residenza.
I minori che abbiano compiuto il 6° anno di età possono essere iscritti col MMG; al compimento del 14° anno (o del 16° anno, su richiesta dei genitori, nel caso di soggetti affetti da patologie croniche) il minore deve essere iscritto col MMG.
La revoca (cancellazione). L’assistito può revocare il MMG recandosi al proprio Distretto di residenza o tramite Web; contemporaneamente alla revoca l’assistito deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
Parimenti il MMG può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione al Distretto; tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
Compiti del MMG sono: la gestione delle patologie acute e croniche secondo la miglior pratica e in accordo con il malato, inclusi gli interventi appropriati e le azioni rilevanti di promozione della salute, la gestione dei malati nell’ambito dell’assistenza domiciliare programmata e integrata: assistenza programmata al domicilio dell’assistito, anche in forma integrata con l’assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l’assistenza sociale.
È inoltre compito del medico lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del SSN, la necessità di un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché́ del corretto uso del farmaco nell’ambito della quotidiana attività assistenziale e la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche quali:
1. l’osservanza di comportamenti e stili di vita positivi per la salute,
2. la donazione di sangue, plasma e organi,
3. la cultura dei trapianti,
4. il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni,
5. l’esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione a particolari condizioni di malattia,
6. la necessità di un uso appropriato delle risorse messe a disposizione del SSN.
Tali compiti si realizzano attraverso: la tenuta e l’aggiornamento di una scheda informatica sanitaria individuale di ogni paziente.
Lo studio del MMG di norma è aperto 5 giorni la settimana, dal lunedì̀ al venerdì̀, salvo le giornate festive e prefestive, nelle quali è operativo il servizio di Continuità̀ Assistenziale (Guardia Medica) al quale ci si può rivolgere componendo il n° di telefono 0586 223456.
La prescrizione di farmaci. Il MMG può prescrivere i farmaci a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR) solo secondo le norme vigenti e in base alla storia clinica e alla patologia del paziente; in alcuni casi, perciò̀, i farmaci possono essere prescritti solo su ricettario bianco e sono a carico dell’assistito. Pertanto, l’assistito non deve sollecitare il medico a prescrizioni che non rispettino le indicazioni normative regionali o nazionali (note AIFA, esenzioni, decreti e note applicative regionali sulla prescrizione di alcune categorie di farmaci come statine, antipertensivi quali gli inibitori del sistema renina-angiotensina ecc.). In alcuni casi la prescrizione di farmaci può essere effettuata solo dietro compilazione del “piano terapeutico” da parte del medico specialista. L’assistito non deve richiedere la prescrizione di specialità̀ medicinali e/o di presidi da utilizzare durante il ricovero ospedaliero.
In presenza di una terapia cronica stabilizzata, il MMG può prescrivere a favore di un paziente che abbia l’esenzione specifica per quella malattia, fino a 3 confezioni dello stesso farmaco e comunque per un periodo di cura che non superi i due mesi. Anche in questo caso si ribadisce che il MMG non è tenuto a prescrivere a carico del SSR farmaci consigliati da specialisti, qualora non condivida la terapia suggerita.
L’assistenza domiciliare. La visita domiciliare deve essere richiesta qualora l’ammalato non sia trasferibile per ragioni sanitarie, e deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; qualora invece la richiesta pervenga dopo le ore 10, la visita domiciliare dovrà̀ essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. Si ricorda che per il MMG non esiste la “reperibilità̀”. Nelle situazioni in cui sussiste un pericolo di vita (grave malore, incidente stradale, sul lavoro o in casa) deve essere chiamato il servizio sanitario di urgenza ed emergenza; il 118 è un servizio pubblico di pronto intervento sanitario, attivo 24 ore su 24, coordinato da un medico rianimatore.
Qualora il MMG ritenga di dover assicurare una assistenza domiciliare programmata a favore di un paziente con impossibilità a raggiungere lo studio del medico e con necessità di monitoraggio continuo delle condizioni di salute o di assistenza domiciliare integrata con le prestazioni di altri operatori sanitari o socio-assistenziali, potrà̀ richiedere al Distretto di residenza del paziente di attivare un servizio di assistenza domiciliare che garantirà̀ al paziente visite programmate settimanali, quindicinali o mensili o, in alcuni casi di particolare gravità, plurisettimanali. Presso il domicilio del paziente dovrà̀ essere disponibile una scheda delle prestazioni effettuate di cui potrà̀ essere richiesta la visione da parte di personale ASL.
Le prestazioni aggiuntive. In alcuni casi il MMG, a propria discrezione, può eseguire a favore dei suoi assistiti, prestazioni aggiuntive che vengono successivamente remunerate da parte del SSN, tra le quali: medicazioni rimozione di punti di sutura, iniezione di gammaglobuline o vaccinazione antitetanica, altre prestazioni possono essere eseguite dal medico solo dopo la autorizzazione da parte del Distretto, tra le quali: ciclo di fleboclisi ciclo curativo di iniezioni endovenose vaccinazioni non obbligatorie.
Le prestazioni a pagamento. Oltre al rilascio delle certificazioni non esplicitamente elencate tra quelle definite “gratuite”, i MMG possono svolgere attività di libera professione nei confronti dei propri assistiti per le categorie di prestazioni di seguito elencate:
- prestazioni professionali anche comportanti l’impiego di supporti tecnologici e strumentali diagnostici e terapeutici non comprese tra quelle già̀ retribuite dal SSN;
- prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive e festive;
- prestazioni richieste nei giorni feriali, al di fuori dell’orario di apertura dello studio e comunque tali da non comportare interferenze con l’attività istituzionale;
- prestazioni specialistiche inerenti alla specializzazione posseduta;
- altre prestazioni specialistiche non inerenti alla specializzazione posseduta e delle quali l’assistito sia stato informato precedentemente.
Il rapporto con il Medico Specialista. Il MMG, quando lo ritiene necessario, richiede una visita specialistica o un esame diagnostico, o propone un ricovero e ciò̀ anche in assenza del paziente laddove il medico stesso non ravvisi la necessità di una visita.
Lo specialista è tenuto a formulare una esauriente risposta al quesito posto dal MMG e le indicazioni di approfondimento diagnostico o di terapia sono formulate come “consigli” al medico di medicina generale, al quale spetta comunque la decisione di attuarli, modificarli e, se non li condivide, può e deve rifiutarsi di trascriverli.
Qualora lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze specialistiche o ritenga necessario eseguire ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, se appartiene a una struttura pubblica deve formulare direttamente le relative richieste sul ricettario del SSN.
Nessuna prenotazione di visita specialistica o di indagine diagnostica potrà̀ essere effettuata dal cittadino in assenza di richiesta sul ricettario SSN formulata dal MMG o dal Medico Specialista. L’assistito non può richiedere la prescrizione di prestazioni già̀ eseguite.
L’assistito non deve sollecitare l’utilizzo di procedure per l’esecuzione di accertamenti o visite urgenti o farmaci prescrittegli da medici privati qualora tutto ciò̀ non sia ritenuto opportuno dal MMG.
È prevista, invece, sempre quando il medico lo ritenga necessario, la possibilità̀ di redigere ricette in modalità “breve” per prestazioni diagnostiche o specialistiche da attuarsi entro 3-10 giorni.
Ricovero ospedaliero. Dopo un ricovero ospedaliero il medico del reparto redige una relazione clinica (lettera di dimissione) indirizzata al MMG che l’assistito o i suoi familiari sono tenuti a consegnargli; nella lettera di dimissione saranno indicati consigli al Medico di medicina generale per la terapia da proseguire a domicilio e gli eventuali successivi controlli specialistici.
Durante il ricovero non possono essere effettuate prescrizioni di alcun genere a favore del paziente da parte del medico di famiglia. La struttura di ricovero ha infatti l’obbligo di garantire totalmente l’assistenza al paziente.
Accesso al Pronto Soccorso. Il ricorso al pronto soccorso deve essere realmente motivato da un problema clinico urgente non differibile. Se la richiesta è inappropriata (codice bianco) non viene garantita dal SSN e pertanto è soggetta al pagamento da parte dell’assistito.
I medici del pronto soccorso di una struttura pubblica prescrivono direttamente e su ricettario SSN, i farmaci che ritengono opportuni per le cure del caso. Allo stesso modo prescrivono direttamente su ricettario SSN visite specialistiche o esami diagnostici ritenuti necessari.
Continuità̀ Assistenziale (Guardia Medica). Al fine di garantire la continuità̀ dell’assistenza per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la ASL organizza le attività sanitarie per assicurare le prestazioni assistenziali territoriali non differibili, dalle ore 10 del giorno prefestivo ovvero dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali.
Il Servizio di Guardia Medica si attiva chiamando il numero telefonico 05856 223456, negli orari sopra indicati. Il Servizio di Continuità̀ Assistenziale non è tenuto ad erogare attività ambulatoriale. Il medico del servizio di Continuità̀ Assistenziale deve formulare le prescrizioni di farmaci di prima necessità sul ricettario del SSN per le terapie acute non differibili e può proporre il ricovero ospedaliero. Sono inoltre obblighi e compiti del medico la redazione di certificazioni obbligatorie quali le certificazioni di malattia per i lavoratori turnisti per un massimo di 3 giorni o in ogni caso fino al giorno di normale apertura dello studio del medico curante.